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SPECIALE
SICUREZZA SUL LAVORO
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RUSH FINALE PER IL TESTO UNICO
SICUREZZA. ULTIMA TAPPA, L'ESAME DEFINITIVO DEL CONSIGLIO
DEI MINISTRI. |
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Il Testo Unico Sicurezza sul Lavoro
(Schema
di Decreto Legislativo), attuativo
della
legge delega n. 123 del 3 agosto 2007, e
destinato a sostituire lo storico D. Lgs.
626/94, è stato approvato dal Consiglio dei
Ministri lo scorso 6 marzo. Il 12 marzo, la
Conferenza Stato-Regioni, ha emesso, ad
eccezione del Veneto, parere favorevole, sia pur con
numerose proposte emendative. Nei successivi 18
e 20 marzo, si sono favorevolmente espresse
anche le Commissioni riunite Lavoro, Affari
Sociali e Bilancio della Camera e la Commissione
Lavoro del Senato. In entrambi i casi,
però, il parere positivo è stato accompagnato da
alcune osservazioni, sia pur non vincolanti per
il varo definitivo da parte del Consiglio dei Ministri.
Sembra dunque, che il
maggior ostacolo, ovvero quello dei tempi
ristretti, sia stato superato con il rapido
lavoro delle Commissioni parlamentari di Camera
e Senato, sebbene la delega per il riordino
della normativa, scadrà, ai sensi dell'art. 1
Legge 3 agosto 2003 n. 123, il 25 maggio
prossimo. Se, con la stessa rapidità, il Decreto
non verrà definitivamente varato, non sarà
possibile dar seguito alla delega, e nella
prossima legislatura il Governo dovrà nuovamente
ottenere un mandato dal Parlamento, prima di
poter rimettere in gioco la modifica
dell'attuale disciplina. |
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LE PRINCIPALI NOVITA' INTRODOTTE
DAL TESTO UNICO. |
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Il Testo Unico marcherà un vistoso
tratto di discontinuità con il passato, poiché, se pur
strutturato in maniera analoga all'uscente 626/94,
al suo interno trovano posto importanti novità, prima
fra tutte l'ampliamento del campo di applicazione della
normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro a
tutti i settori, tutte le lavoratrici e tutti i
lavoratori, indipendentemente dal rapporto contrattuale
che li lega all'imprenditore. Saranno dunque tutelati
anche i lavoratori "flessibili", a domicilio e a
distanza, come è il caso del telelavoro.
Le aziende che non rispetteranno
gli obblighi previsti in materia di sicurezza verranno
automaticamente tagliate fuori dagli appalti pubblici e
quelle con oltre il 20% di lavoratori in nero, verranno
sanzionate.
Ulteriore elemento qualificante, è
costituito dalla razionalizzazione e dal coordinamento
degli interventi ispettivi, in modo da rendere più
efficace la vigilanza ed evitare sovrapposizioni e
duplicazioni di funzioni tra i soggetti e gli organismi
deputati al controllo.
Ruolo primario è affidato alla
formazione, concepita come strumento essenziale di
prevenzione e tutela. E' previsto, infatti,
l'inserimento della materia "salute e sicurezza sui
luoghi di lavoro" nei programmi scolastici e
universitari, per sensibilizzare, informare e
soprattutto diffondere la cultura della sicurezza tra i
giovani.
In tutte le aziende,
indipendentemente dal numero dei dipendenti, dovranno
tenersi le elezioni dei Rappresentanti dei Lavoratori
per la Sicurezza. Nascono nuove figure giuridiche: il
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
Territoriale e il Rappresentante dei Lavoratori per la
Sicurezza di Sito, per quelle realtà particolarmente complesse e
pericolose (porti, cantieri, grandi opere, siti
industriali).
E' prevista anche una
semplificazione degli adempimenti di tipo burocratico,
specie per le PMI, al fine di
favorire lo sviluppo della politica della sicurezza in
azienda, di modo che essa non sia più vista come
l'adempimento ad un obbligo di legge, ma come obiettivo
di miglioramento aziendale, parte integrante dell'intero
sistema. |
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LE OSSERVAZIONI DELLE COMMISSIONI. |
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I
pareri espressi dalle Commissioni della Camera e
del Senato, sono stati accompagnati da numerose
osservazioni, tra le quali emergono quelle di seguito
riportate.
Le Commissioni riunite Lavoro, Affari Sociali
e Bilancio della Camera
hanno evidenziato:
1) l'opportunità
di prevedere un'entrata in
vigore differita relativamente a quelle disposizioni che
prevedono adempimenti aggiuntivi rispetto a quelli già
disposti dal D. Lgs. 626/94;
2) l'opportunità
di inserire tra gli enti
preposti all'organizzazione dei corsi di formazione, le
associazioni di promozione della salute e della
sicurezza riconosciute dal ministero del Lavoro;
3) la proposta
di ripristinare l'apparato sanzionatorio previsto dal D.
Lgs. 626/94, ovvero l'arresto o l'ammenda (in luogo
della sola ammenda o della sola sanzione amministrativa
pecuniaria), per determinate violazioni inerenti la
valutazione dei rischi;
La Commissione lavoro del Senato, oltre a
quanto già osservato dalle Commissioni della Camera, ha
proposto:
1) che almeno il 5% del
monte ore scolastico sia riservato alla formazione sulla
salute e sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro;
2) l'opportunità
di estendere in caso di
cantieri temporanei e mobili, l'obbligatorietà della
figura del coordinatore in fase di esecuzione a tutti i
cantieri stessi, senza alcuna esclusione;
3) di prevedere,
nell'ambito del contratto di somministrazione di
lavoro, una serie di obblighi, quali: l'obbligo per il
somministratore di informare i lavoratori sui rischi
connessi all'attività produttiva e di formare i
lavoratori sull'uso delle attrezzature di lavoro
necessarie allo svolgimento delle attività per le quali
vengono assunti; l'assoluta necessità di specificare nel
contratto se detti obblighi sono facoltativamente posti in capo
all'utilizzatore; l'obbligo per l'utilizzatore di
informare i lavoratori nel caso in cui le mansioni da
svolgere richiedano una speciale sorveglianza medica o
comportino particolari rischi, ecc..
Le osservazioni elaborate dalle
Commissioni, non vincolanti per il Governo, potrebbero
non essere recepite e dunque, il Testo Unico sulla
Sicurezza potrebbe essere varato così come è stato
concepito.
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LE SANZIONI PREVISTE DAL DECRETO. |
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Il Testo Unico prevede un regime
sanzionatorio più morbido del precedente. La
massima pena prevista, ovvero 18 mesi di carcere, è
contemplata solo per i datori di lavoro che mancheranno
di effettuare la valutazione dei rischi nelle aziende
più esposte al pericolo di infortuni (ad esempio,
stabilimenti che trattano sostanze pericolose, centrali
termoelettriche, aziende di fabbricazione di esplosivi).
In alcune circostanze, meno gravi,
se il datore di lavoro si mette in regola con gli
adempimenti previsti, l'arresto può essere trasformato
nel pagamento di un'ammenda, di importo non inferiore a
8.000 € e non superiore a 24.000 €. Questa possibilità è
esclusa quando il datore di lavoro è recidivo o qualora,
in seguito a mancata valutazione del rischio, si siano
verificati infortuni sul lavoro con danni alla salute
dei lavoratori.
In caso di incidenti colposi
gravi, che abbiano generato feriti o morti, oltre alla
sanzione amministrativa fino a 1.500.000 €, scatta anche
la sospensione dell'attività e l'interdizione alla
collaborazione con le P.A. e alla partecipazione a gare
d'appalto e d'asta, oltre ovviamente alle imputazioni di
carattere penale per lesioni o omicidio colposo.
Le somme raccolte con
l'irrogazione delle sanzioni, verranno utilizzate per
finanziare la prevenzione. |
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GIUDIZI E PROPOSTE DEGLI IMPRENDITORI. |
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Agli
imprenditori, diretti destinatari della normativa, il
Testo Unico non piace per niente. Confindustria, che fin
dall'inizio del negoziato ha contestato i 300 articoli
del Testo,
ha inquadrato lo Schema di Decreto Legislativo come un
sistema basato fortemente sull'inasprimento delle pene,
che dedica poco o nulla alla prevenzione, in una logica
decisamente antindustriale. Gli industriali hanno
inoltre lamentato l'impossibilità di esaminare il Testo
Unico per tempo, avendolo ricevuto solo poco prima della
sua approvazione.
Emma Marcegaglia, neo Presidente
di Confindustria, pur confermando la contrarietà alla
logica punitiva come soluzione al problema, conviene
sulla assoluta priorità da accordare alla questione
della sicurezza dei lavoratori, e annuncia la prossima
istituzione di una Vicepresidenza ad hoc di
Confindustria, specifica per questo settore.
Con la stessa ottica, è stata
favorevolmente accolta la proposta di Massimo Ferrarese,
Presidente di Confindustria Brindisi, che ha lanciato
l'idea di introdurre un "certificato" che
garantisca il rispetto da parte delle imprese delle
norme sulla sicurezza, rilasciato esclusivamente a
quelle aziende che dimostrino di essere in linea con gli
adempimenti, determinando, pertanto, l'ammissione
delle stesse alle gare d'appalto o ai finanziamenti
pubblici. |
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UN
COMMENTO. |
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La salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro è una
scelta di "civiltà" e di "dignità". |
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